Art. 3.
(Finalità di scopo delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia).

      1. Ogni istituzione scolastica, in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è espressione di autonomia funzionale. Essa costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, una formazione sociale al cui interno i discenti hanno il diritto e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari e con la garanzia dei propri diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, nonché del diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti.